BRAUEREI USTERSBACH – Adolf Schmid KG
Condizioni generali di vendita e di fornitura
Versione: agosto 2026
1. Disposizioni generali
1. Le seguenti condizioni si applicano a tutti i rapporti commerciali, comprese tutte le operazioni future, salvo diverso accordo individuale.
Gli accordi contrattuali individuali hanno la precedenza. Si respingono le condizioni generali del cliente nella misura in cui differiscano dalle disposizioni seguenti.
2. Il foro competente per commercianti, persone giuridiche di diritto pubblico e patrimoni separati di diritto pubblico è Augusta.
Nei confronti dei consumatori si applicano le disposizioni di legge.
3. Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG),
nella misura consentita dalla legge.
4. I dati personali del cliente sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sono contenute nell'informativa sulla privacy della Brauerei Ustersbach.
5. Eventuali modifiche del nome o della ragione sociale, della forma giuridica, dell'indirizzo, delle coordinate bancarie nonché altre modifiche rilevanti per il rapporto commerciale
devono essere comunicate senza indugio al fornitore.
6. Ogni appaltatore della Brauerei Ustersbach è tenuto a rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia di salario minimo nonché, ove applicabili, le disposizioni della legge tedesca
per il contrasto al lavoro irregolare. Nella misura consentita dalla legge, l'appaltatore manleva la Brauerei Ustersbach da pretese di terzi derivanti da una violazione di tali obblighi
imputabile all'appaltatore. Ciò vale analogamente per i subappaltatori impiegati dall'appaltatore.
2. Conclusione del contratto di compravendita
1. Le nostre offerte non sono vincolanti, salvo che siano espressamente indicate come vincolanti. Ci riserviamo modifiche relative a forma, colore, dotazione, peso o altre caratteristiche,
purché ragionevoli e purché non pregiudichino l'uso concordato o abituale della merce.
2. Con l'ordine il cliente presenta un'offerta vincolante per l'acquisto della merce ordinata. Il contratto si perfeziona mediante espressa conferma d'ordine,
consegna della merce oppure altra accettazione inequivocabile dell'ordine da parte del fornitore.
3. Qualora l'ordine venga effettuato per via elettronica, il fornitore conferma di norma elettronicamente la ricezione dell'ordine.
La semplice conferma di ricezione non costituisce ancora accettazione dell'offerta, salvo espressa dichiarazione contraria.
3. Consegna, trasferimento del rischio
1. L'entità e il contenuto della fornitura risultano dagli accordi intercorsi tra le parti contrattuali.
2. Le consegne vengono effettuate di norma secondo la pianificazione dei giri di consegna del fornitore.
Qualora una consegna venga effettuata, su richiesta del cliente o per motivi a lui imputabili, al di fuori del giro previsto,
al cliente potranno essere addebitati gli eventuali costi aggiuntivi ragionevoli che ne derivano.
3. Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale passa di norma al cliente al momento della consegna della merce.
4. Nei confronti degli imprenditori, in caso di spedizione della merce su richiesta del cliente, il rischio passa al momento della consegna della merce allo spedizioniere,
al vettore o ad altro soggetto incaricato dell'esecuzione della spedizione, nella misura consentita dalla legge.
5. Nei confronti dei consumatori, per il trasferimento del rischio e la spedizione si applicano esclusivamente le disposizioni di legge.
4. Prezzi, ritardo nei pagamenti
1. Si applicano i prezzi concordati al momento della conclusione del contratto oppure i prezzi di listino rispettivamente applicabili,
oltre all'IVA prevista dalla legge, ove dovuta.
2. Salvo diverso accordo espresso, i prezzi della merce si intendono al netto di un eventuale deposito cauzionale per imballaggi riutilizzabili,
indicato separatamente.
3. Qualora gli imballaggi immessi sul mercato da noi siano soggetti per legge all'obbligo di partecipazione a un sistema,
la Brauerei Ustersbach adempie agli obblighi di legge applicabili.
4. Salvo diverso accordo, le fatture sono esigibili entro 14 giorni dal ricevimento, senza detrazioni.
5. In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori previsti dalla legge.
Il tasso di interesse moratorio è pari a cinque punti percentuali sopra il tasso base nei confronti dei consumatori e,
per i crediti derivanti da operazioni giuridiche alle quali non partecipi alcun consumatore, a nove punti percentuali sopra il tasso base applicabile.
6. Resta salva, nella misura consentita dalla legge, la possibilità di far valere ulteriori danni da ritardo.
7. In presenza di pagamenti scaduti, ulteriori forniture possono essere subordinate al pagamento degli importi insoluti,
nel rispetto delle disposizioni di legge e tenendo conto delle circostanze del singolo caso.
5. Verifica della solvibilità
1. Qualora nel singolo caso ciò sia necessario per l'instaurazione, l'esecuzione o la tutela di un rapporto commerciale e sia consentito dalla normativa sulla protezione dei dati,
la Brauerei Ustersbach può acquisire informazioni da agenzie di informazioni economiche ai fini della verifica della solvibilità oppure trasmettere a tali agenzie i dati necessari.
2. Il trattamento o la trasmissione di dati personali avviene esclusivamente sulla base delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati.
3. Ulteriori dettagli, in particolare sulle agenzie utilizzate, sulle basi giuridiche, sui periodi di conservazione e sui diritti degli interessati,
sono riportati nell'informativa sulla privacy della Brauerei Ustersbach.
6. Riserva di proprietà
1. La merce consegnata rimane di proprietà del fornitore fino al completo pagamento del relativo prezzo di acquisto.
2. Nei confronti degli imprenditori, la merce rimane inoltre di proprietà del fornitore fino al completo pagamento di tutti i crediti attuali derivanti dal rapporto commerciale in corso.
3. Gli imprenditori possono rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà nell'ambito della normale attività commerciale.
I crediti derivanti dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà vengono sin d'ora ceduti al fornitore nella misura dei crediti esistenti nei confronti del cliente.
Il fornitore accetta la cessione.
4. Prima del completo pagamento, la merce soggetta a riserva di proprietà non può essere data in pegno né trasferita a titolo di garanzia al di fuori della normale attività commerciale.
5. Qualora il valore realizzabile delle garanzie superi di oltre il 20 per cento i crediti garantiti, il fornitore, su richiesta del cliente,
svincolerà garanzie a propria scelta in misura corrispondente.
7. Garanzia e responsabilità
1. Per i diritti del cliente in caso di difetti si applicano in linea di principio le disposizioni di legge,
salvo che di seguito sia validamente concordato diversamente.
2. Qualora la compravendita costituisca un atto commerciale per entrambe le parti ai sensi del Codice commerciale tedesco,
si applicano gli obblighi di ispezione e denuncia dei difetti di cui al § 377 HGB.
Il cliente deve denunciare senza indugio i difetti riconoscibili dopo la consegna e i difetti occulti subito dopo la loro scoperta.
3. Nei confronti dei consumatori non sussistono obblighi di ispezione o denuncia ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.
4. In caso di fondate pretese per difetti, al fornitore viene innanzitutto concessa la possibilità di adempiere successivamente
in conformità alle disposizioni di legge.
5. Il fornitore risponde senza limitazioni in caso di dolo e colpa grave.
6. In caso di violazione per colpa lieve di un obbligo contrattuale essenziale, il fornitore risponde soltanto del danno prevedibile al momento della conclusione del contratto
e tipico del contratto. Sono obblighi contrattuali essenziali quelli il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto
e sul cui rispetto la parte contrattuale può regolarmente fare affidamento.
7. Le limitazioni di responsabilità di cui sopra non si applicano ai danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute,
alle pretese ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti, in caso di occultamento fraudolento di un difetto,
in caso di assunzione di una garanzia o qualora sussista altra responsabilità inderogabile prevista dalla legge.
8. Qualora il cliente o un terzo possa aver subito un danno a causa di un difetto del prodotto,
il cliente è tenuto a informare immediatamente il fornitore e, per quanto possibile e ragionevole,
a conservare il prodotto interessato a fini probatori.
9. Il fornitore non risponde dei danni che siano dimostrabilmente riconducibili a un trattamento o a una conservazione impropri della merce
dopo il trasferimento del rischio, nella misura in cui tali circostanze non siano imputabili al fornitore.
8. Vuoti, cauzione
1. Gli imballaggi vuoti destinati al riutilizzo, in particolare bottiglie riutilizzabili, casse, fusti, pallet e bombole di anidride carbonica,
vengono di norma messi a disposizione del cliente soltanto per un utilizzo temporaneo conforme alla destinazione,
salvo che dalle circostanze risulti diversamente.
2. Il cliente è tenuto a trattare con cura i vuoti e a proteggerli da perdita, danneggiamento e sporco eccessivo.
3. I vuoti devono essere restituiti quanto prima oppure riconsegnati in caso di ritiro diretto.
4. I vuoti che non corrispondano a quelli forniti per tipo, forma, dimensione o altra caratteristica essenziale,
oppure che siano danneggiati o talmente sporchi da non consentire un normale riutilizzo,
possono essere considerati come non correttamente restituiti.
5. La restituzione di imballaggi monouso avviene soltanto qualora sussista un obbligo di legge oppure sia stato stipulato un accordo in tal senso.
6. A garanzia dell'obbligo di restituzione può essere applicata una cauzione secondo gli importi rispettivamente vigenti.
La cauzione è esigibile insieme al prezzo di acquisto.
7. Restituzioni eccedenti di vuoti in misura irragionevolmente elevata possono essere rifiutate,
salvo che si tratti di vuoti per i quali sussista un obbligo legale di ritiro.
8. In caso di modifica del sistema dei vuoti, i vecchi vuoti ancora in circolazione possono essere ritirati
previa comunicazione di un adeguato periodo transitorio.
9. Qualora il cliente non adempia colpevolmente al proprio obbligo di restituzione,
il fornitore può chiedere il risarcimento dei danni in conformità alle disposizioni di legge.
Un eventuale credito derivante dalla cauzione sarà compensato.
Resta salva per il cliente la possibilità di dimostrare che non è sorto alcun danno oppure che il danno è notevolmente inferiore.
10. Per i vuoti restituiti possono essere redatti estratti relativi ai vuoti o note di credito.
Nei confronti degli imprenditori, eventuali contestazioni relative agli estratti dei vuoti possono essere fatte valere entro un termine ragionevole,
purché al cliente sia stata segnalata, al momento dell'invio dell'estratto, l'importanza del termine.
9. Sicurezza del carico
1. In caso di ritiro della merce da parte del cliente o di un vettore da lui incaricato,
devono essere rispettate le disposizioni di legge relative al carico e alla sicurezza del carico.
2. Qualora, in base alle disposizioni di legge, il cliente o il vettore da lui incaricato sia responsabile del carico sicuro ai fini del trasporto,
dello stivaggio e della messa in sicurezza della merce, egli è tenuto a impiegare personale adeguatamente qualificato
e i necessari mezzi di fissaggio del carico.
3. Il birrificio può assistere il soggetto che effettua il ritiro nella preparazione e nel posizionamento della merce.
Le responsabilità di legge delle parti in materia di sicurezza del carico restano inalterate.
4. La responsabilità del birrificio per danni dovuti a un'insufficiente sicurezza del carico imputabile al cliente
o ai suoi ausiliari sussiste soltanto nei limiti delle disposizioni di legge in materia di responsabilità
e delle disposizioni di cui al punto 7.
Nota sulla versione linguistica:
In caso di discrepanze tra la versione tedesca e la presente traduzione,
prevale la versione tedesca, nella misura consentita dalla legge.